Art. 40 – Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali 1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195. L’Istituto non è proprietario degli ambienti in cui ogni plesso ha sede: i proprietari sono il Comune di Civitella di Romagna ed il Comune di Galeata, ed essi si occupano di tutti gli obblighi ambientali. La Scuola redige invece il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) di ciascun edificio. |
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