Criteri e modalità

Art. 26, c.1

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione  di  sovvenzioni,   contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a  persone  fisiche ed enti pubblici e privati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

 
I criteri e le modalità per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici sono deliberati dal consiglio di istituto.

Categoria: Amministrazione trasparenteData di pubblicazione: 11/01/2014
Sottocategoria: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economiciData ultima modifica: 29/01/2014 10:57:07
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